Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2008
Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 6, disposizioni transitorie della Costituzione
Massime
Massima n. 32365
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 31 dicembre 1992, n. 546, va disattesa la richiesta di restituzione degli atti ai rimettenti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (in quanto l'art. 36- bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato in più parti l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, tra l'altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle entrate - la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie), che avrebbe determinato la devoluzione delle controversie relative alle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica normativa è entrata in vigore in data successiva alle ordinanze di rimessione ed é quindi priva di rilievo poiché ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge». Nè vi è esigenza di restituzione degli atti in relazione alla questione proposta successivamente alla modifica dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002, non essendovi alcun mutamento del quadro normativo. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 297/2007.
Massima n. 32366
L'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi "natura tributaria" comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria). - Sull'imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto, v. le citate ordinanze n. 395/2007, n. 94, n. 35 e 34/2006. - Sulla riconducibilità della giurisdizione tributaria nell'ambito degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione, v. citata sentenza n. 64/2008. - Sui limiti alla modificabilità, ad opera del legislatore ordinario, della disciplina e dell'oggetto delle giurisdizioni speciali, v. la citata ordinanza n. 144/1998.
Massima n. 32367
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Infatti la lettura che della disposizione censurata dà il diritto vivente attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Pertanto detta disposizione si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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