Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2008

Corte cost., ord. 4 aprile 2008, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2008
Data di deposito
4 aprile 2008
Data di decisione
31 marzo 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • art. 3, comma 2, ter, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • legge n. 21 del 27 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32253

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2- bis e 2- ter , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, «nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate non fondate e non vengono addotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Per la dichiarazione di non fondatezza delle medesime questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 125 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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