Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2008
Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2008
- Data di deposito
- 13 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 65, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 32190
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al «risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, dopo tale sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nel citato art. 5- bis il comma 7- bis , il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7- bis dell'art. 5- bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze