Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2008

Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/2008
Data di deposito
13 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 65, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 32190

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al «risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, dopo tale sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nel citato art. 5- bis il comma 7- bis , il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7- bis dell'art. 5- bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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