Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2008

Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
417/2008
Data di deposito
17 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:417

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33045

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente non ha descritto la fattispecie sottoposta al suo vaglio, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva incidenza del rilascio del nulla osta sulla possibilità di immediata celebrazione del giudizio a quo . Sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 300/2008 e n. 279/2007.

Massima n. 33046

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e i parametri evocati, senza formulare un petitum specifico e senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti ipotizzabili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali richiamate. Sul punto, v., citate, ex multis , ordinanze n. 279 e n. 35/2007.

Massima n. 33047

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5- bis , del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui punisce lo straniero che, "senza giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. La medesima questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 5 del 2004, in cui si è rilevato che le formule quale quella in oggetto (senza giustificato motivo) fungono da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione scatti anche allorchè l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile. Non risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati. V., citata, sentenza n. 5/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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