Corte costituzionale
Ordinanza n. 417/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 417/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 5, bis, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
- art. 13, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 33045
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente non ha descritto la fattispecie sottoposta al suo vaglio, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva incidenza del rilascio del nulla osta sulla possibilità di immediata celebrazione del giudizio a quo . Sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 300/2008 e n. 279/2007.
Massima n. 33046
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e i parametri evocati, senza formulare un petitum specifico e senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti ipotizzabili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali richiamate. Sul punto, v., citate, ex multis , ordinanze n. 279 e n. 35/2007.
Massima n. 33047
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5- bis , del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui punisce lo straniero che, "senza giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. La medesima questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 5 del 2004, in cui si è rilevato che le formule quale quella in oggetto (senza giustificato motivo) fungono da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione scatti anche allorchè l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile. Non risultano essere stati addotti nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati. V., citata, sentenza n. 5/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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