Corte costituzionale
Ordinanza n. 403/2008
Corte cost., ord. 5 dicembre 2008, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 403/2008
- Data di deposito
- 5 dicembre 2008
- Data di decisione
- 1° dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 428, codice di procedura penale 1930
- art. 4, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33004
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'immediata applicabilità della disciplina che preclude l'appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non doversi procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. Invero, i rimettenti, muovendo dalle premesse che la formula «sentenza di proscioglimento» ricomprenda anche le sentenze di non luogo a procedere e che alle sentenze di non doversi procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare si applichi il solo comma 1 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 e non anche il regime transitorio disposto dai commi successivi, hanno omesso di prendere in esame una diversa opposta soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 4/2008. - Sull'inamissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, dalla Corte d'appello di Brescia, dalla Corte d'appello di Roma, dalla Corte d'appello di Messina, dalla Corte d'appello di Salerno e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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