Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/2008
Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/2008
- Data di deposito
- 18 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 428, codice di procedura penale
- art. 4, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32036
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, avente ad oggetto l'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare, nonché l'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce, con disposizione transitoria, l'inammissibilità dell'«appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge», non interferiscono con il thema decidendum le dichiarazioni di parziale incostituzionalità del medesimo art. 10, comma 2 - pronunciate successivamente alle ordinanze di rimessione (sentenze n. 26 e n. 320 del 2007) -, in quanto correlate alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di altre disposizioni «a regime» (artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 46 del 2006).
Massima n. 32037
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato - in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di parità delle parti, ragionevole durata del processo e obbligatorietà dell'azione penale, nonché del principio di ragionevolezza -, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare, ed in quanto reso applicabile anche all'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 dalla disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge stessa, è manifestamente inammissibile, dal momento che i giudici rimettenti, muovendo dalla premessa che le sentenze di non luogo a procedere sono ricomprese nella formula «sentenza di proscioglimento», adoperata dalla disposizione transitoria, hanno omesso di prendere in esame una diversa soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità. - V., ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.
Massima n. 32038
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato - in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di ragionevole durata del processo -, nella parte in cui stabilisce, con disposizione transitoria, l'inammissibilità dell'«appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge», è manifestamente inammissibile, dal momento che il giudice rimettente, muovendo dalla premessa che la formula «sentenza di proscioglimento» ricomprenda anche le sentenze di non luogo a procedere, ha omesso di prendere in esame una diversa soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità. - V., ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 delle medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e dalla Corte d'appello di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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