Corte costituzionale
Ordinanza n. 348/2008
Corte cost., ord. 23 ottobre 2008, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 348/2008
- Data di deposito
- 23 ottobre 2008
- Data di decisione
- 20 ottobre 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:348
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32867
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 Cost., i primi nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, e il secondo ove prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma sia dichiarato inammissibile; inoltre, la sentenza n. 320 del 2007 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 oggi censurato, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e l'art. 10, comma 2, che prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma. Conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus . -V., citate, sentenze n. 320 e n. 26/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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