Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/2008

Corte cost., ord. 23 ottobre 2008, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
344/2008
Data di deposito
23 ottobre 2008
Data di decisione
20 ottobre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:344

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32861

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione, per non aver il rimettente chiarito il contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente società sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia, in quanto è del tutto pacifica l'avvenuta erogazione delle somme previste dalla specifica disciplina collettiva.

Massima n. 32862

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento agli artt. 4 e 31 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Infatti è del tutto apodittico il riferimento agli artt. 4 e 31 della Costituzione, che si esaurisce in un vago richiamo ai principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, ed alla tutela della famiglia.

Massima n. 32863

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Invero, premesso che è appropriato il riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a confronto, risulta giustificato il diverso regime contributivo previsto per le differenze esistenti tra le situazioni stesse. Inoltre, a prescindere dalla discrezionalità del legislatore nell'assecondare esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato, il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo di favore stabilito dalla normativa censurata rende quest'ultima intrinsecamente inidonea a fungere da tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi. - Sulla inidoneità della normativa censurata a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi, v. citata ordinanza n. 178 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314,21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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