Corte costituzionale
Ordinanza n. 302/2008
Corte cost., ord. 25 luglio 2008, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 302/2008
- Data di deposito
- 25 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32764
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la parte civile possa appellare, nei casi di cui all'art. 576 cod. proc. pen., le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Infatti, non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa posta a base del dubbio di legittimità, poiché la tesi secondo cui, anche dopo la legge n. 46 del 2006, la parte civile avrebbe conservato il potere di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento emesse nel procedimento ordinario non solo è divenuta maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità ma ha addirittura trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il rimettente ha omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche idonee a superare il vizio di legittimità denunciato, visto che il riconoscimento alla parte civile del potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento nel procedimento ordinario si rifletterebbe automaticamente sul procedimento davanti al giudice di pace. - Sulla insussistenza di un diritto vivente in ordine alla soppressione del potere della parte civile di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008 e n. 32/2007. - Sulla manifesta inammissibilità nel caso in cui il rimettente non abbia sperimentato soluzioni ermeneutiche tali da superare i dubbi di costituzionalità v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008, n. 32/2007, n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - V., citata, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 29 marzo 2007, n. 27614.
Massima n. 32765
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che debba dichiararsi inammissibile l'appello che la parte civile avesse proposto prima dell'entrata in vigore della legge contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Infatti, non solo non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa posta a base del dubbio di legittimità - poiché la tesi secondo cui, anche dopo la legge n. 46 del 2006, nel procedimento ordinario la parte civile avrebbe conservato il potere di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento è divenuta maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità ed ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - ma neppure in ordine alla disciplina transitoria si registra uniformità di vedute, essendosi affermato che, ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello, non ne conseguirebbe comunque l'inammissibilità dell'impugnazione anteriormente proposta, in quanto l'art. 10, comma 1, impugnato si sarebbe limitato a ribadire il principio tempus regit actum . In definitiva, il rimettente ha omesso di sperimentare soluzioni ermeneutiche idonee a superare il vizio di legittimità denunciato. - Sulla insussistenza di un diritto vivente in ordine alla soppressione del potere della parte civile di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008 e n. 32/2007. - Sulla manifesta inammissibilità nel caso in cui il rimettente non abbia sperimentato soluzioni ermeneutiche tali da superare i dubbi di costituzionalità v., citate, ordinanze n. 226, n. 155 e n. 3/2008, n. 32/2007, n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - V., citata, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 29 marzo 2007, n. 27614.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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