Corte costituzionale
Ordinanza n. 295/2008
Corte cost., ord. 18 luglio 2008, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 295/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 159, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 26, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
Parametri
- art. 3, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 32752
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che sia tardivo perché effettuato fuori termine, ai sensi dell'art. 25, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 3, comma 2, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. - Sulla inammissibilità degli interventi tardivi v., citata, tra le molte, ordinanza n. 199/2006.
Massima n. 32753
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, è inammissibile la costituzione di Italia Nostra ONLUS: infatti, le parti legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità sono solo quelle che rivestivano la qualità di parte nel giudizio a quo al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, mentre Italia Nostra è intervenuta ad adiuvandum solo a seguito di atto notificato successivamente a tale data. - Sul fatto che siano legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità solo le parti che rivestivano tale qualità prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione v., citate, sentenze n. 531 e n. 220/1988.
Massima n. 32754
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, censurato in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina è stata innovata per effetto del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, con la conseguenza che appare necessario un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - V. il precedente citato, sentenza n. 367/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze