Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2008

Corte cost., ord. 18 luglio 2008, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/2008
Data di deposito
18 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:295

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32752

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che sia tardivo perché effettuato fuori termine, ai sensi dell'art. 25, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 3, comma 2, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. - Sulla inammissibilità degli interventi tardivi v., citata, tra le molte, ordinanza n. 199/2006.

Massima n. 32753

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, è inammissibile la costituzione di Italia Nostra ONLUS: infatti, le parti legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità sono solo quelle che rivestivano la qualità di parte nel giudizio a quo al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, mentre Italia Nostra è intervenuta ad adiuvandum solo a seguito di atto notificato successivamente a tale data. - Sul fatto che siano legittimate a costituirsi nel giudizio di costituzionalità solo le parti che rivestivano tale qualità prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione v., citate, sentenze n. 531 e n. 220/1988.

Massima n. 32754

Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, censurato in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina è stata innovata per effetto del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, con la conseguenza che appare necessario un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - V. il precedente citato, sentenza n. 367/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze