Corte costituzionale
Ordinanza n. 265/2008
Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 265/2008
- Data di deposito
- 10 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, comma 2, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32688
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato per contrasto con gli artt. 3, 111, comma secondo, e 112 Cost., "nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento". Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo , considerato che trattasi di appello avverso sentenza di non luogo a procedere - pronunciata, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare - il cui regime di impugnazione è disciplinato da norme diverse da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 150/2008 e 79/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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