Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/2008

Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
257/2008
Data di deposito
10 luglio 2008
Data di decisione
7 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:257

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32679

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena. - Su precedenti questioni di costituzionalità del tutto analoghe alla presente v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 90 e n. 33/2008 e n. 409/2007.

Massima n. 32680

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena obbligatorio e fisso per le ipotesi di recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 99 del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate dalla Corte d'appello di Genova, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, dal Tribunale di Cagliari, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, dal Tribunale di Urbino, dal Tribunale di Reggio Emilia, dal Tribunale di Ragusa, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, dalla Corte d'appello di Torino, dal Tribunale di Prato, dal Tribunale di Torino, dalla Corte d'appello di Torino, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato e dal Tribunale di Tempio Pausania, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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