Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/2008
Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/2008
- Data di deposito
- 2 luglio 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, comma 2, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32658
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello». Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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