Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2008

Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2008
Data di deposito
2 luglio 2008
Data di decisione
23 giugno 2008
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:244

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32658

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello». Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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