Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/2008

Corte cost., ord. 20 giugno 2008, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/2008
Data di deposito
20 giugno 2008
Data di decisione
11 giugno 2008
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:229

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32621

Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.

Massima n. 32622

Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli e alle Corti d'appello di Torino, di Brescia, di Bari e di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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