Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2008
Corte cost., ord. 20 giugno 2008, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 443, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32621
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.
Massima n. 32622
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli e alle Corti d'appello di Torino, di Brescia, di Bari e di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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