Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/2008

Corte cost., ord. 20 giugno 2008, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/2008
Data di deposito
20 giugno 2008
Data di decisione
11 giugno 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 576, codice di procedura penale
  • art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 6, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
  • art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32615

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.

Massima n. 32616

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i riemttenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.

Massima n. 32617

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina dell'appello ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, senza consentire alla parte civile - a differenza di quanto previsto invece per il pubblico ministero e per l'imputato - di proporre ricorso per cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello anteriormente proposto. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 6 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Napoli, di Palermo, di Brescia e di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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