Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 218, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32578
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale l'oggetto del giudizio è limitato alle norme ed ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione e non possono essere presi in esame ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, che non siano stati fatti propri dal giudice a quo . - V., conformi, citate, sentenze n. 86/2008 e n. 244/2005 e ordinanza n. 174/2003.
Massima n. 32579
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Infatti, con sentenza n. 234 del 2007, identiche questioni di costituzionalità sono state dichiarate non fondate e non sono state prospettate argomentazioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle già scrutinate. - V., i precedenti citati, sentenza n. 234/2007 e ordinanza n. 400/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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