Corte costituzionale
Ordinanza n. 205/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 205/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 141, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 143, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 144, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 148, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 149, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 150, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
- art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32562
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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