Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/2008
Corte cost., ord. 8 febbraio 2008, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/2008
- Data di deposito
- 8 febbraio 2008
- Data di decisione
- 28 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 165, codice di procedura civile
- art. 645, codice di procedura civile
- art. 647, codice di procedura civile
- art. 645, comma 2, codice di procedura civile
- art. 165, comma 1, codice di procedura civile
- art. 71, in combinato disposto, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 647, comma 2, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 32071
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo .
Massima n. 32072
E' manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore. - Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
Massima n. 32073
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, del codice di procedura civile e 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo , il quale, pur dando atto che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ritiene tuttavia non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte, contrasta con il principio secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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