Art. 71 — Iscrizione a ruolo della causa

La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

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