Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/2008

Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
173/2008
Data di deposito
23 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:173

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32495

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede di giudizio di rinvio aventi ad oggetto la norma dalla quale è tratto il "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di cassazione con rinvio. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 349 e 78/2007; n. 224/1996; n. 58/1995; n. 257/1994; n. 138/1993; e le ordinanze n. 153/2007; n. 501/2000; n. 11/1999.

Massima n. 32496

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dato che il rimettente non indica le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione medesima con riferimento a tale parametro, indicato soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 32497

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a ), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il quale consente all'amministrazione finanziaria di assumere iniziative ispettive e di accertamento della base imponibile dell'IVA presso istituti di credito e di porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi risultanti da tali indagini (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), anche in relazione a periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991 (1° gennaio 1992). Esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., essendo la questione formulata senza alcuna indicazione dei tertia comparationis che risultano solo genericamente richiamati, non sussiste né l'asserita violazione degli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la norma denunciata abbia efficacia retroattiva, perché la suddetta norma è dettata con riferimento non già agli anni d'imposta oggetto delle indagini degli uffici tributari, ma esplica i suoi effetti solo sul piano istruttorio essendo rivolta all'acquisizione, da parte degli uffici stessi, di dati relativi ai conti correnti bancari e simili, concernenti qualsiasi periodo d'imposta e, quindi, anche i periodi - come quello al quale si riferisce il giudizio principale - anteriori al 1992, anno di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991; nè quella dell'art. 97 Cost. poiché la norma denunciata non compromette né l'imparzialità né il buon andamento della pubblica amministrazione, limitandosi a chiarire quali presunzioni (oggettive, ragionevoli e relative) possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti tributari di cui agli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 260/2000. - Sulla presunzione basata sui dati bancari, v. le citate ordinanze n. 33/2002 e n. 260/2000. - Sull'evocato art. 23 Cost., nel senso che non stabilisce alcun principio di irretroattività della legge tributaria, v. la citata ordinanza n. 428/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge n. 413 del 1991, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dalla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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