Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2008
Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 428, codice di procedura penale
- art. 4, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32436
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 46 del 2006, relativamente alla parte in cui non si prevede, per il pubblico ministero, la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere, deve escludersi che incidano sul thema decidendum le pronunce - emesse successivamente alle ordinanze di remissione - che hanno dichiarato parzialmente incostituzionale il comma 2 dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Infatti, tali dichiarazioni sono correlate a quelle di parziale illegittimità costituzionale di disposizioni a regime (artt. 593 e 443, comma 1, cod.proc.pen.) distinte da quelle oggetto di censura da parte dei giudici a quo . - V., citate, sentenze n. 26 e 320/2007.
Massima n. 32437
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e degli artt. 4 e 10 delle medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non si prevede, per il pubblico ministero, la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere. I giudici rimettenti hanno censurato le norme in oggetto sul presupposto che la formula sentenza di proscioglimento impiegata nell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 abbracci anche le sentenze di non luogo a procedere, non prendendo affatto in esame, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità, l'opposta prospettiva interpretativa - peraltro prevalente -, secondo cui la formula sentenza di proscioglimento designa, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in specie le (sole) sentenze di non doversi procedere e di assoluzione. D'altro canto, con riguardo all'autonoma questione sollevata nei confronti dello stesso art. 10, nella parte in cui (con asserita irrazionale dilatazione dei tempi processuali) estenderebbe la disciplina transitoria anche agli appelli anteriormente proposti contro le sentenze di non luogo a procedere - l'omesso esame della diversa soluzione ermeneutica equivale a mancato adempimento dell'onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità. - Sull'equiparazione tra sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere, v., citate, ordinanza n. 4/2008 e sentenza n. 381/1992. - Sull'onere per i giudici rimettenti di verificare soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 32/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 4 e 10 delle medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte militare d'appello di Napoli e dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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