Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/2008
Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 443, comma 1, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 3, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32430
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cod. proc. pen., come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, premesso che la rilevanza della questione è limitata all'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 10 della legge n. 46 del 2006, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata dichiarata, con la sentenza n. 320 del 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce della citata sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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