Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2008

Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2008
Data di deposito
30 aprile 2008
Data di decisione
16 aprile 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32352

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 27 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Le questioni sono infatti state sollevate successivamente alle modifiche, recate al testo della norma censurata, dal comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi principali, e non hanno quindi svolto alcuna motivazione sulla perdurante rilevanza delle questioni stesse. - Sulla omessa motivazione delle ragioni della perdurante applicazione di una disposizione modificata o abrogata prima della proposizione dell'incidente di costituzionalità, v., citata, ordinanza n. 310/2007.

Massima n. 32353

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Sussistono, infatti, nelle ordinanze di rimessione, gravissime lacune sia quanto alla descrizione della fattispecie, sia quanto alla motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni concernenti la medesima disposizione per carenze delle ordinanze di rimessione, v., citata, ordinanza n. 243/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione – dai Giudici di pace di Notaresco, Afragola, Foggia, Cervignano del Friuli, Melfi, Catanzaro e Piove di Sacco, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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