Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2007

Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2007
Data di deposito
16 marzo 2007
Data di decisione
5 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 24, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 26, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 25, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 23, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

  • art. 114, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 45, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 7, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
  • art. 8, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 14, lettera p), regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 20, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 23, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • Titolo VI, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 28 marzo 1975
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 12, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 50, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 52, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 53, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 1963
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • legge n. 386 del 30 novembre 1989

Massime

Massima n. 31122

V. titoletto.

Massima n. 31123

Va dichiarata, per rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, l'estinzione del processo concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 4, 45 e 48- bis , della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Massima n. 31124

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p ), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, alla legge 30 novembre 1989, n. 386, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, il comma 24 e i correlati commi 25 e 26 della legge n. 266 del 2005, ora abrogati, non hanno avuto alcuna attuazione, sicché derivando dall'abrogazione la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni e la preclusione di qualunque applicazione, può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia.

Massima n. 31125

Deve ritenersi l'insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 23, della legge n. 266 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p ), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, alla legge 30 novembre 1989, n. 386, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti pur essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso ad opera della legge n. 296 del 2006, l'abrogazione della disposizione impugnata, quest'ultima ha medio tempore avuto attuazione.

Massima n. 31126

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali dall'imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente. Infatti, l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali richiede che essa riguardi tutti gli acquisti delle amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali; sicché detta autonomia risulta violata là dove la norma impugnata prevede puntuali vincoli di spesa nei confronti di questi ultimi, in tal modo eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 417/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali;

dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 26, della legge n. 266 del 2005, proposta – con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) – dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate – in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalle altre ricorrenti con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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