Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2007

Corte cost., sent. 2 marzo 2007, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/2007
Data di deposito
2 marzo 2007
Data di decisione
19 febbraio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:57

Norme oggetto del giudizio

  • Stralcio VIII, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • legge della Regione Marche n. 28 del 9 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31059

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, dal momento che detti parametri sono stati evocati genericamente. Quanto alla ritenuta lesione dell'art. 117 Cost., non sono indicati né la materia di competenza legislativa esclusiva statale o quella di competenza legislativa concorrente che sarebbe lesa dalla delibera legislativa regionale, né i principi fondamentali ai quali la Regione non si sarebbe attenuta; quanto poi all'art. 120 Cost., la ritenuta violazione dello stesso è affermata senza alcuna spiegazione sul come la previsione normativa denunciata sia suscettibile di limitare l'attività lavorativa dei non iscritti nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.

Massima n. 31060

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Deve infatti escludersi che sia configurabile il lamentato vizio di irragionevolezza solo perché la delibera legislativa si limita a recare l'istituzione del registro degli amministratori di condominio, prevedendo la facoltà per gli interessati, che abbiano esercitato per almeno due anni tale attività, di iscriversi ad esso, senza dettare la disciplina degli ulteriori e conseguenti aspetti di dettaglio.

Massima n. 31061

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 e, stante l'inscindibile connessione con gli stessi, la restante parte dell'intera legge. Detta legge regionale istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, individua i requisiti professionali per l'iscrizione in esso (art. 2, comma 1) e prevede corsi ed esami finali per il conseguimento dell'attestato professionale necessario a tali fini (art. 3, commi 1 e 3): tali previsioni che rientrano nella materia delle professioni, di competenza legislativa concorrente, sono riservate allo Stato, cui, secondo giurisprudenza costituzionale costante, spetta l'individuazione delle figure professionali. In senso analogo, v. citate sentenze n. 449, n. 424, n. 423 e n. 153/2006 e n. 355/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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