Corte costituzionale
Sentenza n. 443/2007
Corte cost., sent. 21 dicembre 2007, n. 443
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 443/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:443
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 2, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 2, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 2, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 2, comma 2, bis, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
Massime
Massima n. 31977
V. titoletto.
Massima n. 31978
Deve essere dichiarata l'inammissibilità per tardività delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., in quanto sollevate per la prima volta in occasione della presentazione della memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica. - Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 246/2006.
Massima n. 31979
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni riguardanti le norme del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, formulata sul rilievo che la conversione del decreto in legge avrebbe determinato l'«inammissibilità sopravvenuta» delle suddette questioni o la «cessazione della materia del contendere». A prescindere dalla genericità dell'eccezione, che non indica le norme modificate e l'entità delle relative modifiche, debbono considerarsi assorbite le censure al testo originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse, come si riscontra nella fattispecie in esame dato che le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. - Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 417/2005.
Massima n. 31980
Nonostante la ricorrente Regione Siciliana censuri le norme impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., senza fornire alcuna motivazione sull'applicabilità di tale disposizione costituzionale ad una Regione a statuto speciale come la Sicilia, tenuto conto dell'assenza nello statuto siciliano della materia «professioni», si deve ritenere implicita l'operatività dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che rende utilizzabile nel presente giudizio il parametro costituzionale evocato dalla ricorrente.
Massima n. 31981
Si deve disattendere l'eccezione della difesa erariale circa l'inammissibilità del ricorso della Regione Siciliana, fondata sulla presunta inapplicabilità della normativa impugnata ad una Regione a statuto speciale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Tale clausola, per la sua genericità e per il suo riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme oggetto di impugnazione, ritenute dalla Regione ricorrente pienamente applicabili nel proprio territorio. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 179, n. 165 e n. 162/2007.
Massima n. 31982
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». La norma sopra richiamata, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi. Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.
Massima n. 31983
Le norme adottate dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - la quale non può tollerare, per la sua natura, differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia - possono anche porre una disciplina di dettaglio, in quanto le competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, mentre, se si ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza - o riguardanti altra materia di potestà legislativa esclusiva - a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell'art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze; e ciò tanto più in materie, come la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell'ambiente», contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, da verificare con rigore; sicché un'illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell'interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza. Quest'ultima infatti, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia. - Sulle materie di competenza legislativa esclusiva di tipo trasversale, v. le citate sentenze nn. 430 e 401/2007, n. 80/2006.
Massima n. 31984
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Difatti, anche l'abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni, il servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, prevista dalla norma censurata, garantisce e promuove la concorrenza, purché, a tutela degli utenti - come precisato dalla norma impugnata - il messaggio pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall'ordine professionale. La disposizione censurata attiene, pertanto, alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.
Massima n. 31985
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c ), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Difatti, la possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, prevista dalla norma censurata, aumenta e diversifica l'offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le norme censurate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza».
Massima n. 31986
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». La norma censurata modifica il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. Orbene, si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.
Massima n. 31987
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., per asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e per ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza». Il suddetto comma 3 prevede l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in contrasto con lo stesso comma 1. La norma di cui al comma 3 si presenta, dunque, come strettamente consequenziale a quelle di cui al comma 1, per le quali si è ritenuto che le relative questioni non siano fondate, in quanto incidenti su un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (la «tutela della concorrenza»). Valgano perciò le medesime considerazioni svolte a sostegno della dichiarazione di infondatezza delle altre questioni concernenti l'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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