Corte costituzionale
Sentenza n. 412/2007
Corte cost., sent. 5 dicembre 2007, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/2007
- Data di deposito
- 5 dicembre 2007
- Data di decisione
- 22 novembre 2007
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 1, comma 204, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 204, primo periodo, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 204, secondo periodo, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 204, bis, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 34, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
Parametri
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettere a) e b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lettera f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 9, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 31922
V. titoletto.
Massima n. 31923
Va dichiarato estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a ) e b ), 3, primo comma, lettera f ), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, la Regione ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a dette questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Massima n. 31924
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Governo rispetto all'impugnazione dell'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 per avere la ricorrente già impugnato a suo tempo l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall'art. 30 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo. Infatti l'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 è norma distinta dall'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad impugnare anche la norma più recente.
Massima n. 31925
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - che prevede una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale, perché violerebbe l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa -, sollevate in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la disposizione censurata non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 31926
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e dell'art. 1, comma 204- bis , della legge n. 266 del 2005 - introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 -, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti, le disposizioni denunciate, le quali prevedono operazioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in ordine al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale previsti dalla legge finanziaria per il 2006, risultano disapplicate per gli enti soggetti al patto di stabilità interno (regioni ed enti locali: art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) ovvero sostituite per gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 565, legge n. 296 del 2006) e non hanno mai prodotto, né potranno in futuro produrre, le lesioni delle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.
Massima n. 31927
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto, aggiungendo all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, non detterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consentirebbe al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio. Infatti la ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l'art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d.lgs. n. 165 stabilisce che «le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità»; sicché i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell'art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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