Corte costituzionale
Sentenza n. 390/2007
Corte cost., sent. 23 novembre 2007, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 390/2007
- Data di deposito
- 23 novembre 2007
- Data di decisione
- 19 novembre 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31835
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, non è implausibile l'interpretazione della norma censurata data dal rimettente, secondo il quale detto regime si applica anche quando la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che coinvolgono lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Infatti, non solo questa lettura è conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita dalla giurisprudenza di legittimità, ma soprattutto non appaiono percorribili le possibili alternative esegetiche: né l'opinione per cui la fattispecie in oggetto ricadrebbe entro l'art. 4 della legge - che concerne le intercettazioni "dirette", ossia eseguite "nei confronti" di un parlamentare, per le quali prescrive un'autorizzazione preventiva - in quanto si fonda su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (che evoca una concreta ed attuale prospettiva di intrusione nella sfera del parlamentare) e introduce una limitazione all'attività di indagine dal dubbio fondamento razionale, né la tesi secondo cui l'ipotesi de qua non sarebbe regolata dalla legge, in quanto, oltre ad esser contraria all' intentio del legislatore, determinerebbe un'irragionevole sperequazione tra le intercettazioni occasionali effettuate in procedimenti che riguardano solo terzi e quelle eseguite in procedimenti che riguardino anche il parlamentare stesso. - Sull'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 censurato v., citata, ordinanza n. 389/2007.
Massima n. 31836
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il rimettente avrebbe dovuto censurare il merito del provvedimento di diniego dell'autorizzazione sollevando conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, posto che le censure del giudice a quo non investono il merito della decisione suddetta.
Massima n. 31837
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, dal momento che, nella prospettiva del rimettente, la questione risulta rilevante anche dopo il rifiuto dell'autorizzazione, proprio perché mira a rimuovere (parzialmente) le conseguenze di detto rifiuto, che ancora debbono prodursi nel giudizio principale.
Massima n. 31838
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere esclusa la possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di detta disciplina solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare: infatti, il fatto che il presupposto della disciplina sia individuato in rapporto ai procedimenti riguardanti terzi, la genericità del riferimento alla necessità di utilizzazione delle intercettazioni, senza specificazione limitativa rispetto ai soggetti, la perentorietà delle previsioni in tema di distruzione del materiale e di inutilizzabilità, sono tutti argomenti testuali che ostano al recepimento di tale linea di lettura.
Massima n. 31839
La disciplina delle intercettazioni "casuali" ex art. 6 della legge n. 140 del 2003 non può ritenersi riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost., che ha riguardo alla "sottoposizione" di un parlamentare ad intercettazione e ad un'autorizzazione di tipo preventivo, richiesta per eseguire l'atto investigativo e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato, come si desume anche dalla ratio della garanzia costituzionale prevista, consistente nel porre il parlamentare al riparo da illegittime interferenze sull'esercizio del suo mandato, a proteggerlo dal rischio che strumenti investigativi particolarmente invasivi possano essere impiegati con scopi persecutori o di condizionamento, considerato, altresì, che destinatari della tutela non sono i parlamentari uti singuli ma le Assemblee nel loro complesso. Nel caso di intercettazioni fortuite, del resto, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento resta, di regola, esclusa proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto. Né si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva che si avrebbe sottoponendo ad intercettazione utenze formalmente di terzi ma con l'intento di captare, invece, le comunicazioni del parlamentare, dal momento che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione senza autorizzazione non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni. Ne consegue che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta integralmente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina l'autorizzazione preventiva, mentre l'autorizzazione successiva ex art. 6 della medesima legge non solo non è indispensabile per realizzare i fini dell'art. 68, terzo comma, Cost., ma verrebbe a spostare in sede parlamentare un sindacato che trova la sua sede naturale nell'ambito dei rimedi interni al processo, con il rischio che tale meccanismo possa addirittura porsi in contrasto con la stessa norma costituzionale, attribuendo, di fatto, all'Assemblea la facoltà di sanare, rendendoli utilizzabili, mezzi di prova acquisiti contra constitutionem . - Sul fatto che destinatari della tutela siano non i parlamentari uti singuli ma le Assemblee v., citate, sentenze n. 58/2004 e n. 9/1970.
Massima n. 31840
Dall'ambito di operatività dell'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ma, più propriamente, le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali - proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. La previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta, quindi, soddisfatta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina proprio l'autorizzazione preventiva, destinata a trovare applicazione ogni volta in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi.
Massima n. 31841
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, la Corte è chiamata a dare risposta nei limiti del petitum del rimettente, ossia unicamente per quanto attiene alla prevista inutilizzabilità erga omnes e alle radicali conseguenze del rifiuto di autorizzazione della Camera, non, invece, per quanto attiene al profilo, che resta impregiudicato, della disciplina circa l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni casuali nei confronti dello stesso parlamentare intercettato.
Massima n. 31842
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Infatti, le disposizioni impugnate sono incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, accordando al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che finisce per travolgere ogni interesse contrario, poiché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare. Così si introduce una disparità di trattamento non solo fra il parlamentare ed i terzi, ma anche fra gli stessi terzi, posto che la posizione del comune cittadino, cui gli elementi desumibili dalle intercettazioni nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata in ragione della circostanza, casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto come interlocutore un membro del Parlamento. Quel che rende contrastante l'art. 6, commi 2, 5 e 6, non solo con il principio di eguaglianza ma anche con il parametro della razionalità intrinseca è il fatto che sia stato delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch'essi coinvolti nelle conversazioni. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sul principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione come principio che si pone alle origini della formazione dello Stato di diritto v., citata, sentenza n. 24/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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