Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2007
Corte cost., sent. 20 febbraio 2007, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2007
- Data di deposito
- 20 febbraio 2007
- Data di decisione
- 5 febbraio 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:39
Parametri
Massime
Massima n. 31021
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Abruzzo nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza n. 25 emessa il 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il conflitto di attribuzione fra enti è esperibile anche in relazione ad atti giurisdizionali, quando dal ricorrente sia contestata la riconducibilità dell'atto alla funzione giurisdizionale o sia messa in dubbio l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente, purché il conflitto non si traduca in un improprio strumento di gravame, il che nella specie non è avvenuto. - Sulla possibilità che i conflitti abbiano ad oggetto atti giurisdizionali, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 326 e n. 276/2003, n. 27/1999 e n. 432/1994.
Massima n. 31022
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere della Regione, del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Abruzzo nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza n. 25 emessa il 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici. Infatti, l'atto impugnato, rispondendo alle caratteristiche di "comportamento significante, imputabile allo Stato, dotato di efficacia o di rilevanza esterna, diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza", oggetto, appunto, di contestazione, vale a radicare l'interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione. - Sul punto v., citata, sentenza n. 771/1988.
Massima n. 31023
Non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di denaro che l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, con la conseguenza che deve essere annullata la sent. n. 25 emessa dal Commissario suddetto il 21 ottobre 2005. Infatti, considerato che il procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le funzioni in materia sono state trasferite alle Regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito del complessivo trasferimento di funzioni amministrative precedentemente spettanti allo Stato: pertanto, il Commissario ha esorbitato dai limiti che competevano alla sua funzione giurisdizionale, così invadendo la sfera di attribuzioni riservata alla Regione. - Sulla natura amministrativa del procedimento per la legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici v., citate, sentenza n. 46/1995 e ordinanze n. 391/1998 e n. 117/1995. - Sulla collocazione fra gli organi giudiziari del Commissario regionale per il riordino degli usi civici v., citata, sentenza n. 398/1989. - V., altresì, citata, sentenza n. 559/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, e, conseguentemente
annulla, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze