Corte costituzionale

Sentenza n. 366/2007

Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/2007
Data di deposito
7 novembre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:366

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31768

In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lettere c) , e) e f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, per insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto, nella specie, il rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione della contribuente nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, precludendo così alla Corte la verifica dell'anteriorità di detta iscrizione rispetto alla notificazione delle cartelle e, quindi, il controllo in ordine alla rilevanza della questione medesima. Infatti, il rimettente, affermando che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita nell'ultima residenza nel territorio dello Stato della contribuente, mentre la residenza estera di quest'ultima era nota all'Amministrazione (o doveva esser nota con le opportune ricerche anagrafiche), dà per accertata l'anteriorità dell'iscrizione nell'AIRE della stessa contribuente rispetto alla notificazione delle cartelle. - Su questione analoga, v. citata ordinanza n. 210/2006.

Massima n. 31769

In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lettere c) , e) e f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, per asserita richiesta di pronuncia additiva in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Infatti, il rimettente non chiede alla Corte di operare una scelta fra diverse opzioni normative, ma solo la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme denunciate, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. alle notificazioni di atti tributari a cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione all'AIRE.

Massima n. 31770

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.

Massima n. 31771

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione. Il rimettente, infatti, non spiega perché la notificazione dell'avviso di vendita, eseguita in base alle norme censurate, non abbia raggiunto il suo scopo e abbia menomato il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio a quo , nonostante che, nella specie, il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso di vendita, dimostrando di avere conoscenza di detto avviso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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