Corte costituzionale
Sentenza n. 349/2007
Corte cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/2007
- Data di deposito
- 24 ottobre 2007
- Data di decisione
- 22 ottobre 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:349
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 7, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 3, comma 65, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 58, comma 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 32, paragrafo 1, legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 1, protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 31720
Poiché al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) possono partecipare solo le parti del giudizio principale e la deroga è consentita solo «a favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 7- bis , d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662 -, è inammissibile l'intervento di un soggetto che non essendo parte nel giudizio principale, non sia neanche titolare di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato immediatamente ed irrimediabilmente dall'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale. - Sulle condizioni di ammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti che non siano parti del giudizio principale, v., citate, ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005; ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006; ordinanza n. 251/2002.
Massima n. 31721
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 7- bis , d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, è inammissibile la costituzione delle parti avvenuta oltre il termine stabilito dall'art. 25 legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da ritenersi perentorio. - Sull'inammissibilità della costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale effettuata oltre il prescritto termine, v. la citata sentenza n. 190/2006.
Massima n. 31722
Le ordinanze di rimessione con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 7- bis , d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, contengono una motivazione non implausibile in ordine alle ragioni dell'applicabilità, in entrambi i giudizi, della norma censurata, anche a seguito della emanazione del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché sulla circostanza che gli stessi hanno ad oggetto una fattispecie di occupazione acquisitiva, disciplinata appunto da detta norma.
Massima n. 31723
La questione di legittimità costituzionale può avere ad oggetto anche l'interpretazione risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione (che vincola questa stessa nel giudizio di impugnazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio), in quanto il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di censurare la norma dalla quale detto principio è stato tratto. - Sull'ammissibilità di questioni concernenti il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 138/1993, 257/1994, 58/1995, 78/2007, nonché la citata ordinanza n. 501/2000.
Massima n. 31724
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 7- bis , d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, vanno esaminate entro i limiti del thema decidendum individuato dalle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo . - Sulla limitazione del thema decidendum alle sole censure proposte dal giudice a quo , v. le citate sentenze nn. 234 e 310/2006.
Massima n. 31725
In mancanza di una specifica previsione costituzionale, le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rese esecutive nell'ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale, dovendosi altresì escludere che esse possano avere diretta efficacia nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario, ma non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale; ovvero dell'art. 10, secondo comma, Cost., il quale fa riferimento a ben identificati accordi, concernenti la condizione giuridica dello straniero, ovvero ancora in forza dell'art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale e non potendosi considerare i diritti fondamentali una "materia" in relazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della Convenzione, anche una cessione di sovranità - Sull'ambito di applicabilità dell'art. 10, promo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 168/1994, 15/1996, 73/2001. - Sulla portata dell'art. 11 Cost., v. le citate sentenze nn. 170/1984 e 284/2007. - Sulla collocazione nell'ordinamento interno delle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 388/1999, 315/1990, 188/1980, nonché la citata ordinanza n. 464/2005. - Sull'esclusione delle norme meramente convenzionali dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, con esplicito riferimento alle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 168/1994, 288/1997 e 224/2005. - Sull'inapplicabilità dell'art. 10, secondo comma, Cost. con riferimento alle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 120/1967 e 125/1977. - Sull'inapplicabilità dell'art. 11 Cost. con riferimento alle norme della CEDU, v. la citata sentenza n. 188/1980.
Massima n. 31726
L'applicabilità delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nell'ordinamento interno non può trovare fondamento neanche in via indiretta nell'art. 11 Cost., per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario, e ciò in quanto: a) il Consiglio d'Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti dell'uomo disciplinato dalla CEDU e l'attività interpretativa di quest'ultima da parte della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall'Unione europea oggetto del Trattato di Maastricht del 1992; b) se è vero che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma, tuttavia tali princìpi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile; c) il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri è un rapporto variamente ma saldamente disciplinato da ciascun ordinamento nazionale. Né la eventuale incompatibilità della norma interna con la norma della CEDU può trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del giudice comune, in quanto, allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente, dovendosi anzi rilevare che le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento (sentt. nn. 393 del 2006) (8). - Sulla collocazione delle norme della CEDU allo stesso livello della legge ordinaria di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, v. le citate sentenze nn. 1/1961, 98/1965, 7 e 120/1967, 123/1970, 315/1990, 505/1995, 310/1996, 288/1997, 399/1998, 342, 388/1999, 376/2000, 445/2002, 29/2003, 154 e 231/2004, 299/2005; ordinanza n. 305/2001. - Sulla qualificazione delle medesime norme come "fonte riconducibile a una competenza atipica", v. la citata sentenza n. 10/1993.
Massima n. 31727
In base all'art. 117, primo comma, Cost., come modificato dall'art. 2 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, non può attribuirsi rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, derivando dallo stesso l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali - e tra queste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), alla quale deve riconoscersi una peculiare rilevanza in considerazione del suo contenuto -, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU, e dunque con gli "obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale, che realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero qualora dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. - Per l'affermazione, prima della modifica apportata all'art. 117, primo comma, Cost. dalla legge cost. n. 3 del 2001, che la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali, v. la citata sentenza n. 223/1996.
Massima n. 31728
Premesso che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) presenta, rispetto alla generalità degli accordi internazionali, la peculiarità consistente in ciò che, pur essendo l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme da essa previsto attribuite in prima battuta ai giudici degli Stati membri, la definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima, il giudice comune deve interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', deve proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. In tal caso, la Corte costituzionale, deve accertare la sussistenza del denunciato contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana, senza che ciò comporti un sindacato sull'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, ma solo verificando la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione, così risultando realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa.
Massima n. 31729
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5- bis , comma 7- bis , d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Premesso che i giudici a quibus non pongono il problema della compatibilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva in quanto tale con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma censurano la norma denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la ricaduta patrimoniale e premesso altresì che nella giurisprudenza della Corte europea è ormai costante l'affermazione secondo la quale il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo e la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale, la norma censurata, la quale dispone che «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato», non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, il quale non è in contrasto con le conferenti norme della Costituzione italiana, e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. - Sul risarcimento del danno conseguente da occupazione acquisitiva, v. le citate sentenze nn. 384/1990, 486/1991, 188/1995, 369/1996, 148/1999, 24/2000; nonché la citata ordinanza n. 542/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2007
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità costituzionale sono intervenute la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo (CO.GE.DU), in persona del legale rappresentante, e la s.r.l. Cappelletto Andreina fu Giuseppe, in persona del legale rappresentante, che non sono parti del giudizio principale.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale e che la deroga è consentita solo «a favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (per tutte, ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza n. 251 del 2002);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge censurata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345 del 2005);
che, nella specie, la CO.GE.DU., per sua stessa ammissione, non è «direttamente toccata dalla legislazione oggetto del giudizio presupposto», ma, in considerazione dello scopo statutario, intende ottenere che questa Corte «qualifichi in via generale ed astratta la categoria delle norme» della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sicché non è titolare di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte;
che è altresì inammissibile l'intervento della s.r.l. Cappelletto Andreina fu Giuseppe, non rilevando, in contrario, che la stessa abbia in corso un giudizio nel quale debba farsi applicazione della norma censurata, in attesa della pronuncia di questa Corte, in quanto la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale (tra le molte, sentenza n. 190 del 2006, ordinanza n. 179 del 2003).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo (CO.GE.DU.) e della Cappelletto Andreina fu Giuseppe s.r.l.
F.to: Franco BILE, Presidente
Testo integrale
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