Corte costituzionale

Sentenza n. 321/2007

Corte cost., sent. 24 luglio 2007, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
321/2007
Data di deposito
24 luglio 2007
Data di decisione
11 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31649

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba. Il remittente si è invero attribuita la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento e, in particolare, del fatto che la legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, costituente il presupposto della sua stessa nomina.

Massima n. 31650

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c ), dello decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Avellino, in composizione collegiale. E invero, premesso che l'esigenza di soddisfare il contraddittorio attiene alla tutela di diritti fondamentali, il sistema processuale delineato nel decreto legislativo n. 5 del 2003 modella il diritto di replica in funzione non già di un contraddittorio astratto e puramente ipotetico, ma di quello che, attraverso le deduzioni delle parti, viene in concreto a delinearsi come correlativo all'effettivo, specifico oggetto della controversia. In tale contesto sarebbe rimedio eccessivo escludere, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c ), la possibilità di un'immediata istanza di fissazione dell'udienza anche nell'ipotesi di comparsa di risposta che neghi il fondamento della domanda senza in alcun modo ampliare l'oggetto della controversia.

Massima n. 31651

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore. La norma disciplina invero il diritto di replica, assicurando lo svolgimento del contraddittorio in casi specifici di allargamento del thema decidendum : proprio la specificità delle ipotesi previste rende illegittima la disposizione, di guisa che ad esse va aggiunta, per identità di ratio e in conformità al sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, la prescrizione volta a garantire all'attore la possibilità di replicare, tutte le volte in cui la linea difensiva del convenuto ne faccia sorgere l'esigenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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