Corte costituzionale

Sentenza n. 256/2007

Corte cost., sent. 6 luglio 2007, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/2007
Data di deposito
6 luglio 2007
Data di decisione
20 giugno 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 65, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 67, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31509

V. titoletto.

Massima n. 31510

E' inammissibile, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non avendo la ricorrente svolto alcun argomento a sostegno della censura.

Massima n. 31511

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che: a) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; b) l'Autorità determina annualmente - con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze - l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; c) il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. L'oggetto delle disposizioni impugnate è la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti». Tali contributi, in quanto costituiscono risorse per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici unitaria a livello nazionale, sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti. Ne discende che le norme censurate costituiscono legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e ) , della Costituzione); né risulta vulnerata l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, con conseguente riduzione della disponibilità finanziaria di detti enti purché non tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e da rendere insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Provincia dispone per l'adempimento dei propri compiti, evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalla ricorrente. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 482/1995. - In ordine al collegamento della doverosità della prestazione ad una pubblica spesa, v. citata sentenza n. 73/2005. - Sui limiti imposti alla legislazione statale di manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, v. citata sentenza n. 155/2006.

Massima n. 31512

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabiliscono che: a) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; b) l'Autorità determina annualmente - con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze - l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; c) il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. L'oggetto delle disposizioni impugnate è la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti». Tali contributi, in quanto costituiscono risorse per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici unitaria a livello nazionale, sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti. Ne discende che le norme censurate costituiscono legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione); né risulta vulnerata l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, con conseguente riduzione della disponibilità finanziaria di detti enti purché non tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e da rendere insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti, evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalla ricorrente. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 482/1995. - In ordine al collegamento della doverosità della prestazione ad una pubblica spesa, v. citata sentenza n. 73/2005. - Sui limiti imposti alla legislazione statale di manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, v. citata sentenza n. 155/2006.

Massima n. 31513

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, proposta con riferimento all'art. 75 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige. Premesso che l'evocato parametro statutario stabilisce che, oltre ad una quota del gettito di alcune specifiche entrate tributarie dello Stato, «sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: [...] g ) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...], ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici», e premesso altresì che la norma censurata dispone in ordine ad un tributo erariale di spettanza - per espressa disposizione della legge statale - di un soggetto sostanzialmente riconducibile, ai fini della presente questione, alla categoria degli enti pubblici, cioè dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, deve escludersi che in base alla norma statutaria evocata possa ritenersi dovuta l'attribuzione alle Province autonome del previsto contributo obbligatorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano;

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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