Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2007

Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2007
Data di deposito
6 febbraio 2007
Data di decisione
24 gennaio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, bis, legge della Regione Puglia n. 20 del 9 dicembre 2002
  • art. 43, comma 2, legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003
  • art. 32, comma 1, legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004
  • art. 43, comma 3, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003
  • art. 32, comma 2, legge della Regione Puglia n. 1 del 7 gennaio 2004
  • art. 6, comma 2, bis, legge della Regione Puglia n. 1 del 14 gennaio 1998
  • art. 31, legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004
  • art. 20, comma 1, legge regionale n. 14 del 4 agosto 2004
  • art. 32, comma 2, lettera e-bis), legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004
  • art. 32, comma 2, legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004
  • legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004
  • art. 11, comma 3, ter, legge della Regione Puglia n. 20 del 9 dicembre 2002
  • art. 11, comma 3, quater, legge della Regione Puglia n. 20 del 9 dicembre 2002
  • art. 11, comma 3, ter 1, legge della Regione Puglia n. 20 del 9 dicembre 2002
  • art. 11, comma 3, ter 2, legge della Regione Puglia n. 20 del 9 dicembre 2002
  • art. 43, comma 3, lettere a) e b) nonché, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003
  • art. 43, lettere c) e d), legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30988

E' inammissibile per tardività l'intervento dell'Associazione Le Patrirche Italia, Onlus posto che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimità costituzionale, è decisiva esclusivamente la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.

Massima n. 30989

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3 -bis , della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, censurato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l) , della Costituzione. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, posto che nella medesima non vi è alcun cenno alla problematica - da esaminare in via preliminare e derivante dalla applicazione nel giudizio principale, in virtù del rinvio operato dall'art. 201 della legge fallimentare, dell'art. 52, comma secondo, della medesima legge - della possibilità per il giudizio di proseguire in sede contenziosa ordinaria; possibilità legata all'interpretazione del disposto (previgente) dell'art. 95, comma terzo, della legge fallimentare, a norma del quale «Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito».

Massima n. 30990

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dell'art. 6, comma 2- bis , della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004, censurati in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, comma terzo, della Costituzione. Le questioni, infatti, sono prive di rilevanza nel giudizio a quo , posto che quest'ultimo, previsto dall'art. 548 del codice di procedura civile, aveva ed ha quale suo unico possibile oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito della USL - soggetto passivo dell'espropriazione - nei confronti di un terzo ( debitor debitoris ), ditalchè il giudice investito di tale giudizio - come anche il giudice dell'esecuzione - mai avrebbe potuto, né potrebbe fare applicazione delle norme censurate, ed in particolare di quelle che delimitano o escludono la responsabilità patrimoniale della Regione per i debiti delle USL.

Massima n. 30991

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l ), della Costituzione, l'art. 11, comma 3- bis , della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. La normativa censurata, pur riguardando enti (già) operanti nel settore sanitario, ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali, posto che, disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile.

Massima n. 30992

Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3- ter e 3- quater , introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, nonché l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3- ter 1 e 3- ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e l'art. 43 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003 n. 4, comma 3, lettere a ) e b ), nonché lettere c ), d ), come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e lettera e - bis ), introdotta dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004. Invero, tali disposizioni, presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.

Massima n. 30993

E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 6, comma 2- bis , della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, in quanto - disponendo che «È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie» - costituisce svolgimento e completamento della norma generale di cui all'art. 11, comma 3- bis , della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, dichiarata incostituzionale nonché dell'art. 43, comma 3, lettera d ), della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, parimenti dichiarato incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità, costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2003, comma 3, lettere a) e b), nonché lettere c), d) (come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004) ed e-bis) (introdotta – quest'ultima – dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004); dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004;

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione Le Patriarche Italia Onlus nel giudizio n. 233 r.o. del 2005;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze