Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:241

Parametri

Massime

Massima n. 31476

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, va disattesa l'eccezione di nullità assoluta della notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto avvenuta dopo che la predetta Commissione parlamentare di inchiesta aveva cessato di esistere e che era scaduto il termine fissato per la conclusione dei lavori. Infatti, se le Commissioni parlamentari di inchiesta, sostituendo necessariamente a norma dell'art. 82, primo comma, Cost. il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta, allora, nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del loro funzionamento (quali, ad esempio, la scadenza del loro termine di durata o l'esaurimento della loro funzione), la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima, per cui l'avvenuta notifica del ricorso alla Commissione di inchiesta in persona del suo Presidente, presso la Camera di appartenenza, è idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio e a consentire alla Camera medesima, come è di fatto accaduto, di costituirsi nel giudizio per conflitto che, in definitiva, la coinvolge direttamente, essendo la Commissione una sua emanazione, e che deve pertanto proseguire. - Sentenza citata: n. 231/1975.

Massima n. 31477

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del conflitto per sopravvenuta carenza di interesse, formulata sul rilievo che la Commissione parlamentare, non soltanto avendo concluso i suoi lavori, ma avendo messo a disposizione della ricorrente autorità giudiziaria i verbali degli accertamenti già compiuti e anche, materialmente, l'autovettura sulla quale erano stati effettuati, avrebbe determinato il superamento di quella situazione di paralisi del procedimento penale che ha indotto la ricorrente Procura della Repubblica a promuovere il conflitto. Infatti, sono ininfluenti, sulla procedibilità del conflitto per menomazione, anche in ragione della natura non ripetibile degli accertamenti tecnici che sarebbero stati preclusi alla ricorrente, le vicende sopravvenute rispetto al momento della sua instaurazione.

Massima n. 31478

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la scelta operata dalla Camera dei deputati, in relazione alla novità ed alla particolarità della vicenda in esame nella quale è stata evocata in giudizio una Commissione parlamentare non più esistente, di non svolgere difese di merito in ordine al thema decidendum , sul presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel giudizio, fa emergere la necessità di limitare la pronuncia esclusivamente ai profili processuali e di assegnare, conseguentemente, ad entrambe le parti un congruo termine per assicurare la completezza del contraddittorio anche per gli aspetti di merito del conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione sul merito del conflitto;

dichiara non fondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevate dalla Camera dei deputati;

assegna alla Camera dei deputati ed alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente sentenza, per la eventuale presentazione di memorie difensive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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