Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:238

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 32, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 33, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 34, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 35, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 36, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 37, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 8, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 20, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 25, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006
  • art. 26, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31463

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 123, quarto comma, Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il ricorrente, infatti, ha omesso di illustrare le ragioni a sostegno della applicabilità, ad una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 123, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10, della legge cost. n. 3 del 2001, «mediante la valutazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce alla potestà legislativa primaria della Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, n. 1 - bis ). Infatti, gli spazi di maggiore autonomia introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione debbono essere apprezzati con esclusivo riguardo alle competenze regionali, e non già a quelle relative agli enti locali. - In senso analogo, v. sentenze n. 175 e n. 370/2006.

Massima n. 31464

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevate in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis , della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell' "armonia con la Costituzione", ed agli artt. 117, secondo comma, lettera p) , 114, secondo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Invero, nel ricorso si omette qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni per cui in una Regione ad autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del Titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo di quelle ricavabili dallo statuto speciale, in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, n. 1 - bis , e 59), e vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (art. 8). - In senso analogo, v., ex plurimis , citate, sentenze n. 391 e n. 175/2006. - Sulla sussistenza della competenza regionale, nei limiti staturiamente stabiliti, in materia di ordinamento degli enti locali, pur dopo la riforma del Titolo V della Costituzione v., citata, sentenza n. 48/2003. - Sull'interpretazione dell'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel senso che esso conferma che «per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità», v., citata, sentenza n. 236/2004.

Massima n. 31465

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo Statuto speciale ed all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. La censura, infatti, è formulata in maniera del tutto sommaria ed oscura. - In relazione all'inammissibilità di censure formulate in maniera sommaria, v., ex plurimis , citate, sentenze n. 105/2007, n. 391 e n. 248/2006.

Massima n. 31466

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5, e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo Statuto speciale ed all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. Invero, premesso che la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di enti locali - a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha trasformato la competenza legislativa regionale in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva e dei chiarimenti forniti in sede di attuazione di questa disposizione statutaria, dall'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 secondo il quale, nell'ambito della competenza legislativa in esame, la Regione "fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni" - non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico e anzi favorire la piena realizzazione delle autonomie locali, la lettura complessiva della legge regionale impugnata fa emergere l'esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le Province in modo del tutto analogo alla legislazione statale e che operano ulteriori significativi riconoscimenti del ruolo di tali enti. Importanti appaiono, in particolare, l'art. 5, comma 1, legge cit., che equipara le Province ai Comuni per il conferimento delle funzioni amministrative, e l'art. 8, comma 2, legge cit., che afferma in generale che «la Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità». Inoltre l'elencazione, contenuta nell'art. 17 della medesima legge regionale, dei settori di intervento della Provincia, se appare in parte carente rispetto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, individua però anche ambiti di competenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale, quali la politica attiva del lavoro, le iniziative culturali, l'agricoltura. Infine, l'elenco previsto dall'art. 17 cit. non è tale da impedire il conferimento di altre funzioni da parte del legislatore regionale che, in effetti, è già più volte intervenuto conferendo compiti alle Province anche in settori ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso art. 17. - Sulla legge costituzionale n. 2 del 1993, e sulle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali, v., citate, sentenze n. 415/1994 e n. 229/2001. - Sulla possibilità per il legislatore regionale di articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni, v., citate, sentenze n. 378/2000, n. 286/1997, n. 83/1997. - Sul riconoscimento al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale di una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale, v., citate, ordinanza n. 425/1994, sentenze n. 229 e n. 230/2001, n. 48/2003. - Sui limiti di utilizzabilità del criterio storico per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e locale, v., citata, sentenza n. 52/1969.

Massima n. 31467

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. Invero, premesso che le censure formulate, per quanto particolarmente sommarie, possono essere interpretate come denuncia della illegittimità della attribuzione alle Città metropolitane della «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle Province», la disposizione censurata, come si desume dalla sostanziale coincidenza con quanto previsto dall'art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, prevede, al pari di quest'ultimo, che la Città metropolitana corrisponde all'ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia.

Massima n. 31468

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. Invero, le censure che lamentano l'esclusione delle Province dalle forme collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di una lettura solo parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal momento che, mentre evidentemente né le associazioni intercomunali, né le Unioni dei Comuni possono - per definizione - coinvolgere le Province, queste ultime ben possono essere parte con gli altri enti locali delle Convenzioni (di cui all'art. 21 della legge regionale) e sono le uniche componenti delle Associazioni fra le Province (di cui all'art. 29 della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente la mancata attribuzione alle Province, in materia di forme collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti», essa appare destituita di fondamento, tenuto conto del fatto che neppure la legislazione statale vigente in materia prevede alcun istituto di questo genere.

Massima n. 31469

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1 -bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. L'asserita sottrazione alla province dei compiti di programmazione relativi alla "tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali" e l'attribuzione degli stessi ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), risulta inesistente ad una lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti, la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità indicate dalla disposizione impugnata, tra le quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale. In particolare, il predetto art. 25 non esclude la sussistenza di una funzione di coordinamento provinciale dello sviluppo economico e sociale; questa è, anzi, espressamente prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b ), della medesima legge regionale, il quale dispone che la Provincia formula e adotta propri programmi pluriennali di sviluppo, e che altresì ad essa spettano il coordinamento tra i propri programmi e l'attività programmatoria sia dei Comuni, sia degli ASTER.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell'«armonia con la Costituzione», e, in particolare, dell'art. 117, secondo comma, lettera p) e degli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del “principio dell'autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale per violazione del “principio dell'autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze