Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2007
Corte cost., sent. 21 giugno 2007, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2007
- Data di deposito
- 21 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:222
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 10, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Massime
Massima n. 31427
Nei giudizi per conflitto di attribuzione non è, di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Tale preclusione non opera quando l'atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune, in cui l'interveniente sia parte, e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo. Pertanto, è inammissibile l'intervento della parte del giudizio comune, la cui decisione è oggetto del conflitto, quando la pronuncia della Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire in quel giudizio comune.
Massima n. 31428
Non è ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del TAR Veneto 21 aprile 2005, n. 1735. Il sistema delle fonti del diritto impone al giudice di accertare, prima di applicare una norma al caso concreto, se la norma sia ancora in vigore o sia stata abrogata in modo esplicito o implicito da leggi successive. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti, e si risolve in un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma. La rilevazione dell'avvenuta abrogazione della norma, che il giudice è chiamato ad applicare nel giudizio davanti a sé, inibisce al giudice stesso ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma, la quale è irrilevante in quel giudizio. Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Pertanto non può il conflitto diventare uno strumento improprio di censura degli asseriti errori in iudicando , sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni, per lamentare che un giudice ha dichiarato abrogata una norma (nella specie, la legge regionale del Veneto 30 giugno 1993, n. 27).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2007
ORDINANZA
Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è, di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;
che, tuttavia, tale preclusione non opera quando l'atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune in cui l'interveniente sia parte e la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo (sentenze n. 149 del 2007, n. 312 e n. 89 del 2006, n. 386 del 2005, n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);
che la società Panizzon Bruno e F.lli era parte nel giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto;
che, però, la pronuncia di questa Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c. nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
F.to: Franco Bile, Presidente
Testo integrale
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