Corte costituzionale

Sentenza n. 22/2007

Corte cost., sent. 2 febbraio 2007, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/2007
Data di deposito
2 febbraio 2007
Data di decisione
22 gennaio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:22

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30978

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Secondo i rimettenti la norma determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie assimilabili: tra le norme assunte come tertia comparationis , un primo gruppo di casi è costituito da condotte di inottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, in relazione ai quali non è rinvenibile la finalità che il legislatore intende perseguire con la norma censurata, ossia il controllo dei flussi migratori e la disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio, problema che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine pubblico: pertanto, la comparazione con dette norme non può essere rivolta a rilevare ingiustificate disparità di trattamento, poiché alla Corte non è consentito trasporre sanzioni penali da una fattispecie ad un'altra in esito ad un'inammissibile scelta fra quelle che potrebbero presentare una qualche affinità. Analogamente è a dirsi per la comparazione con le altre norme contenute nello stesso testo unico sull'immigrazione: il sindacato può investire le pene scelte dal legislatore solo in caso di palese violazione del canone della ragionevolezza, mentre laddove non si riscontri una sostanziale identità tra le fattispecie prese in esame ma solo, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento di riequilibrio del giudice delle leggi non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella del legislatore. Ciò non esime, peraltro, la Corte dal rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri e le disarmonie del quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato. - Sulla sindacabilità delle scelte legislative in materia di pene solo in caso di violazione del canone di ragionevolezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 325/2005, n. 364/2004 e ordinanza n. 158/2004.

Massima n. 30979

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Secondo i rimettenti la norma sarebbe intrinsecamente irragionevole per l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al rapporto di proporzionalità necessaria tra gravità del disvalore sociale del fatto ed entità delle sanzioni: i giudici, però, hanno censurato la misura delle pene indipendentemente dalla restrizione dell'ambito applicativo che, nell'apprezzamento della concreta offensività delle condotte sanzionate, deve essere operata in via interpretativa, attraverso il ruolo che, nell'economia della fattispecie, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo". Inoltre, la Corte non può procedere ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore, giacché mancano nel quadro normativo in subiecta materia precisi punti di riferimento che possano condurre a soluzioni costituzionalmente obbligate. Ciò non esime, peraltro, la Corte dal rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri e le disarmonie del quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato. - Sul ruolo del requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo", v., citate, sentenza n. 5/2004 e ordinanze n. 386/2006, n. 302 e n. 80/2004.

Massima n. 30980

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione di un anno per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Il precedente invocato dal rimettente, ossia la sent. n. 341/1994, non può valere in questo giudizio, poiché, mentre in quel caso si trattava di incidere su una sanzione penale, quella per l'oltraggio, evidentemente anacronistica, legata ad una concezione autoritaria precedente alla Costituzione, e l'intervento venne effettuato dopo ripetuti inviti rivolti dalla Corte al legislatore affinché adeguasse la disciplina ai precetti costituzionali, viceversa, la norma censurata in questa sede è frutto di una scelta recente del legislatore, che si caratterizza per un complessivo inasprimento delle pene: un'eventuale pronuncia sul solo minimo edittale inciderebbe in modo parziale sugli squilibri del quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, senza determinarne un superamento effettivo e completo. Ciò non esime, peraltro, la Corte dal rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare le disarmonie rilevate in materia. - V., citata, sentenza n. 341/1994.

Massima n. 30981

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 16 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Infatti, la inammissibilità di un intervento manipolativo del giudice delle leggi sull'entità delle pene fissate dal legislatore rende superflua una disamina del merito delle censure prospettate sotto profili diversi, in quanto ogni conclusione cui la Corte potrebbe giungere incontrerebbe il medesimo ostacolo.

Massima n. 30982

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore, poiché la previsione dell'arresto, posta l'asserita illegittimità della pena edittale pari nel massimo a quattro anni di reclusione, necessaria per l'applicazione di misura coercitiva, contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 13 e 27 Cost.: infatti, la questione, costruita sulla pretesa illegittimità della norma che fissa in quattro anni il valore edittale massimo per il delitto de quo , è interamente fondata su un quadro normativo ipotetico, dato dal superamento, per effetto di una eventuale sentenza di accoglimento, dell'attuale regime di applicabilità di una misura cautelare coercitiva dopo l'arresto, così difettando già sul piano della rilevanza. - V., citata, sentenza n. 223/2004.

Massima n. 30983

Sono inammissibili, per carenza assoluta di motivazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore: infatti, non vi sono argomentazioni che giustifichino una comparazione, tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano della offensività piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono essere assicurate con le misure in questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 16 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona (sezione distaccata di Jesi), Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 Cost., dai Tribunali di Torino, Ancona (sezione distaccata di Jesi) e Trani, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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