Corte costituzionale

Sentenza n. 202/2007

Corte cost., sent. 18 giugno 2007, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/2007
Data di deposito
18 giugno 2007
Data di decisione
6 giugno 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 337, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 339, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 340, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31401

V. titoletto.

Massima n. 31402

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse formulata sulla base del rilievo che il decreto per la ripartizione del fondo, di cui all'art. 1, comma 340, è stato emanato il 20 gennaio 2006 ed ha già esplicato i suoi effetti in modo irreversibile, essendo già avvenuta l'assegnazione delle somme. Il fatto che le norme censurate hanno già irreversibilmente prodotto i loro effetti, a séguito dell'attuazione disposta con d.P.C.m. 20 gennaio 2006, esclude che sia venuto meno l'interesse delle ricorrenti ad una decisione sul merito delle questioni.

Massima n. 31403

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette disposizioni creerebbero e disciplinerebbero un fondo statale, alimentato da una quota pari al 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito relativo al 2005 e destinato al finanziamento: a) delle attività "sociali" svolte dalle associazioni di promozione sociale o dalle ONLUS o da associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei medesimi settori nei quali operano le ONLUS; b) delle università e degli altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria; c) delle attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti, e quindi di attività riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni. Le norme censurate, infatti, nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell'IRPEF alla scelta del contribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico-sociali indicati dal contribuente medesimo e, quindi, escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali, sicché esse non istituiscono un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica in materie di competenza legislativa regionale, ma si limitano a conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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