Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2007
Corte cost., sent. 19 gennaio 2007, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:2
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 3, comma 2, legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
- art. 3, comma 3, legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
- art. 15, statuto regione Sardegna
- art. 17, statuto regione Sardegna
- art. 57, statuto regione Sardegna
- legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 30941
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra Enti promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato in relazione alla sent. n. 16889 del 24 luglio 2006 della Corte di Cassazione, eccezione fondata sulla supposta tardività del ricorso, notificato oltre i sessanta giorni stabiliti dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953, che sarebbero dovuti decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla successiva notificazione. In realtà, se la notificazione o la pubblicazione o la conoscenza dell'atto impugnato devono essere riferite agli organi legittimati a proporre ricorso (per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale), risulta dalla stessa sentenza impugnata che parte del giudizio dinanzi alla Cassazione non è stata la Regione, ma il Consiglio Regionale, con la conseguenza che non si può affermare che la Regione abbia avuto "conoscibilità legale" della sentenza in quanto parte del giudizio nel quale la stessa è stata emessa, avendone avuto effettiva conoscenza solo con la notificazione. Donde il rispetto del termine di sessanta giorni prescritto dalla legge n. 87 del 1953. - V., citata, sentenza n. 82/1958.
Massima n. 30942
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra Enti promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato in relazione alla sent. n. 16889 del 24 luglio 2006 della Corte di Cassazione, eccezione fondata sulla mancata notifica del ricorso alla Corte di cassazione, quale organo che ha emanato l'atto. Infatti, alla Corte di cassazione sono stati notificati sia il ricorso che l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica, e la stessa ha potuto fruire, ex art. 27 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, di venti giorni liberi dalla data della notifica, per intervenire in giudizio.
Massima n. 30943
Non vi è dubbio che un conflitto tra Enti possa riguardare un atto giurisdizionale, sempre che la proposizione del conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e quindi, surrettiziamente, in un nuovo grado di giurisdizione. V., sul punto, ex plurimis , sentenze n. 326, n. 276 e n. 29/2003, n. 27/1999, n. 357/1996, n. 175 e n. 99/1991, n. 285/1990, n. 70/1985, n. 183/1981 e n. 289/1974, ordinanza n. 98/1981.
Massima n. 30944
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra Enti sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla sent. n. 16889 del 24 luglio 2006 della Corte di Cassazione, poiché la Regione ha denunciato dei semplici errores in iudicando . Infatti, nella sentenza impugnata, la Cassazione è giunta alla conclusione dell'applicabilità, in via sussidiaria, nel territorio della Sardegna, della disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità di cui alla legge statale n. 154 del 1981, in forza di un ragionamento giuridico che si avvale degli ordinari criteri interpretativi, ed il suo percorso interpretativo si colloca nel solco del combinato disposto degli artt. 15, 17 e 57 dello Statuto e dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2: in particolare, secondo la Cassazione, l'art. 57 dello Statuto, che consente l'applicazione della legge statale se e fino a quando la Regione non abbia legiferato nelle materie di sua competenza, deve essere letto in funzione della esigenza costituzionale di completezza del regime di disciplina dell'accesso alle cariche elettive; inoltre, l'art. 3 della legge n. 2 del 2001 non rinvierebbe alla legge statale solo per quanto concerne il procedimento elettorale, ma per l'intera disciplina della elezione del consigli regionali, compresi, pertanto, i profili di ineleggibilità alla carica e di incompatibilità della stessa con altri uffici. Pertanto, non è dato addebitare alla sentenza di aver travalicato i "limiti logici" del criterio dell'interpretazione adeguatrice e di aver condotto un'indagine improntata a mere considerazioni di "opportunità". - V., citate, sentenze n. 29/2003 e n. 85/1988. - V., citata dalla Regione ricorrente, sentenza n. 232/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 24 luglio 2006, n. 16889, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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