Corte costituzionale
Sentenza n. 188/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
- art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 28 del 24 dicembre 2003
- art. 7, comma 1, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
- art. 4, comma 3, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
- art. 7, comma 2, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
- art. 7, comma 3, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
- art. 7, comma 4, legge della Regione Campania n. 24 del 29 dicembre 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 17, comma 5, lettere a) e b), legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 120, in combinato disposto, Costituzione
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 123, Costituzione
- art. 20, punto 1), statuto regione Campania
- art. 31, statuto regione Campania
- art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Massime
Massima n. 31363
A seguito della rinuncia parziale al ricorso da parte del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri - rinuncia accettata dalla difesa della Regione Campania -, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, all'art. 17, comma 5, lettere a) e b) , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 20 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dell'art. 23 della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, il quale modifica l'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 28 del 2003, stabilendo che «Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2005».
Massima n. 31364
Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, censurato, in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione e all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, nella parte in cui sottopone gli IRCCS regionali «alla vigilanza della Regione». L'art. 2 della legge regionale della Campania 20 marzo 2006, n. 4 ha infatti abrogato, nel primo comma dell'art. 7 della legge n. 24 del 2005, proprio le parole «e alla vigilanza», introducendo così una modificazione della disposizione censurata satisfattiva delle pretese del ricorrente, e non risulta che essa, nella sua originaria formulazione, abbia avuto applicazione medio tempore .
Massima n. 31365
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24. Premesso che nella Regione Campania risulta tuttora vigente lo statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, caratterizzato dall'attribuzione esclusiva al Consiglio regionale del potere di determinazione dell'«indirizzo politico programmatico» e dal controllo sulla sua attuazione, mentre alla Giunta si attribuiscono i compiti di «attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio» e di «compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla regione, che non siano di competenza del Consiglio, nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio», la norma impugnata, intervenendo a disciplinare il riparto di funzioni tra Giunta, Presidente e singoli assessori da un lato, e Consiglio dall'altro, in assenza del previo adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico-amministrativo e viola pertanto la riserva statutaria posta dall'art. 123 Cost., dovendosi escludere che la modifica dell'organizzazione interna della Regione sia stata operata automaticamente dalle profonde innovazioni costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. - Sulla previsione di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale, v. le citate sentenze n. 196/2003, n. 2 e n. 372/2004.
Massima n. 31366
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24. L'assoggettamento dell'attività di ricerca degli IRCCS al controllo della Regione, previsto dalla disposizione censurata, produce un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa, dal momento che incide sulla verifica della rispondenza delle attività di ricerca degli IRCCS al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal Ministero, mentre non vi è dubbio che spetti allo Stato la determinazione dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale; ciò, peraltro, non esclude che la Regione possa comunque svolgere autonomamente una propria attività di monitoraggio sui «singoli progetti dei quali ogni regione abbia assunto, specificamente, la responsabilità della realizzazione. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoga disposizione di una legge della Regione Lazio, v. la citata sentenza n. 422/2006. - In generale, sulla disciplina degli IRCCS, v. la citata sentenza n. 270/2005.
Massima n. 31367
Non sono fondate, in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, alla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e al d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, il quale dispone che i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS sono «nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità» (comma 3) e che i componenti del collegio sindacale degli IRCCS sono tutti «designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità» (comma 4). Premesso che, con sentenza n. 270 del 2005, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della lettera p ) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, nella parte in cui riservava al Ministro della salute la designazione di taluni membri dell'organo di indirizzo degli IRCCS non trasformati, nonché dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevedeva la designazione ministeriale di taluni componenti del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, deve escludersi che le disposizioni regionali censurate possano essere ritenute contrastanti con i principi posti dall'intesa 1° luglio 2004, che delle disposizioni statali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono riproduzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni statali concernenti la composizione dell'organo di indirizzo degli IRCCS, v. la citata sentenza n. 270/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2006);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005;
dichiara estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio concernente l'art. 23 della legge della Regione Campania n. 24 del 2005, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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