Corte costituzionale

Sentenza n. 157/2007

Corte cost., sent. 8 maggio 2007, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 54, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 55, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31261

V. titoletto.

Massima n. 31262

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge n. 266 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Invero, la predetta disposizione, che disciplina l'entrata in vigore e il periodo di efficacia della riduzione del trattamento economico dei sottosegretari di Stato, è correlata al comma 53 della medesima legge, che non è stato impugnato dalla Regione ricorrente.

Massima n. 31263

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost., mancando del tutto la motivazione in ordine ai parametri evocati.

Massima n. 31264

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali. Invero, il comma impugnato, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali «nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005», introduce un vincolo puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La legge statale, infatti, può prescrivere criteri e obiettivi, ma non può imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, risolvendosi ciò in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali. - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 417/2005. - In relazione agli ambiti ed ai limiti della normativa statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica", v., citate, sentenze n. 88/2006 e n. 449/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della predetta legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 54, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 114 e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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