Corte costituzionale
Sentenza n. 117/2007
Corte cost., sent. 5 aprile 2007, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/2007
- Data di deposito
- 5 aprile 2007
- Data di decisione
- 21 marzo 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:117
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31199
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater , comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo , non accorda, in tema di processo in absentia , garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis . - Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998. - Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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