Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, in particolare, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31129
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.. Infatti, a prescindere dall'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, della stessa legge ad opera della sent. n. 393/2006, il rimettente non ha decritto la fattispecie sottoposta al suo vaglio e non ha motivato sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", v., citata, sentenza n. 393/2006. - Sulla manifesta inammissibilità nel caso di omessa descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 439 e n. 339/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e in particolare dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione – dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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