Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/2007
Corte cost., ord. 19 gennaio 2007, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30952
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, il verbale di udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva. Infatti, la questione risulta posta sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo, posto che la norma censurata, prevedendo, come regola, la possibilità di redigere il verbale di udienza in forma riassuntiva, non esclude il potere del giudice di pace - in presenza di particolari situazioni - di redigere tale verbale con i mezzi di "riproduzione meccanica", e il rimettente non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni per le quali la norma impugnata debba essere interpretata nel senso enunciato nell'ordinanza. - In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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