Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2007

Corte cost., ord. 2 marzo 2007, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2007
Data di deposito
2 marzo 2007
Data di decisione
19 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:61

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31054

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice ricusato non possa pronunciare, all'esito dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio. Invero, l'ordinanza di remissione è carente di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo non fornisce alcuna motivazione circa l'applicabilità o meno, nel caso sottoposto al suo esame, della giurisprudenza di legittimità che ritiene valido il provvedimento emesso in violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., se l'istanza di ricusazione sia stata successivamente rigettata, mentre risulta impropria e apodittica l'affermazione secondo cui la pronuncia di rigetto del giudice della ricusazione non «consente di ritenere sanata con efficacia retroattiva» la nullità del provvedimento emesso dal giudice nei cui confronti era stata proposta istanza di ricusazione, sia perché non chiarisce per quale ragione sarebbe nullo l'atto cui riferire una ipotetica «sanatoria», sia perché, ove fosse configurabile, la sanatoria stessa sarebbe, per sua natura, retroattiva. - In relazione all'inamissibilità per carenza di motivazione sui presupposti interpretativi v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 346/2006 e n. 298/2005. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato nell'ordinanza v., ex plurimis , sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, 18 gennaio 2000, n. 275.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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