Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/2007

Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
455/2007
Data di deposito
21 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:455

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32007

Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens .

Massima n. 32008

Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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