Corte costituzionale
Ordinanza n. 455/2007
Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 455/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:455
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32007
Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens .
Massima n. 32008
Va disposta la restituzione degli atti al giudice al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea, e poiché i genitori della minore, di cui il rimettente è chiamato ad accertare l'eventuale stato di abbandono, sono di nazionalità rumena, è necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del richiamato ius superveniens .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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