Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/2007
Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/2007
- Data di deposito
- 20 febbraio 2007
- Data di decisione
- 5 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, comma 16, nel testo modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31031
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. Infatti, essendo carente la descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e non comprendendosi dalla ordinanza di rimessione con chiarezza quale sia l'oggetto del giudizio e, in particolare, in cosa si identifichi la pretesa sostanziale del ricorrente, è impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto. - In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 396/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione – dal Giudice di pace di Amandola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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