Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2007

Corte cost., ord. 5 dicembre 2007, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
417/2007
Data di deposito
5 dicembre 2007
Data di decisione
22 novembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:417

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • art. 3, comma 2, ter, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • art. 3, comma 2, quater, decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005
  • legge di conversione n. 21 del 27 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31933

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione siciliana -, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2- bis ), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2- ter ), e anche nei procedimenti in corso (comma 2- quater ). Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate. - Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

Massima n. 31934

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- bis , d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei «consequenziali provvedimenti commissariali». Trattasi di questione identica ad altra già dichiarata non fondata con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate. - Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

Massima n. 31935

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2- quater , d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in quanto attribuisce al Tar del Lazio, sede di Roma, la competenza in primo grado nelle controversie aventi ad oggetto la legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992. Trattasi di questione identica ad altra già dichiarata non fondata con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate. - Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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