Corte costituzionale
Ordinanza n. 391/2007
Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 391/2007
- Data di deposito
- 23 novembre 2007
- Data di decisione
- 19 novembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:391
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31843
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui obbliga l'opponente ad una cartella di pagamento di sanzioni amministrative, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, e dispone che, in caso di omissione, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale ad un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; inoltre, le diversità riscontrabili tra chi sceglie di stare in giudizio personalmente e la parte che nomina un difensore non violano i parametri indicati, atteso che colui che decide di difendersi personalmente è interessato a seguire gli sviluppi della vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest'ultimo svolga efficacemente l'attività professionale in sua difesa. - Sulla ragionevolezza della prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio v. citata, ordinanza n. 231/2002. - V., altresì, citata, sentenza n. 321/2007
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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