Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/2007

Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
391/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:391

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31843

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui obbliga l'opponente ad una cartella di pagamento di sanzioni amministrative, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, e dispone che, in caso di omissione, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale ad un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; inoltre, le diversità riscontrabili tra chi sceglie di stare in giudizio personalmente e la parte che nomina un difensore non violano i parametri indicati, atteso che colui che decide di difendersi personalmente è interessato a seguire gli sviluppi della vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest'ultimo svolga efficacemente l'attività professionale in sua difesa. - Sulla ragionevolezza della prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio v. citata, ordinanza n. 231/2002. - V., altresì, citata, sentenza n. 321/2007

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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